ARPA Lombardia » EMAS: Eco-Management and Audit Scheme
COME FUNZIONA?
Per poter accedere alla registrazione EMAS, le organizzazioni devono eseguire una serie di attività di seguito elencate:
Elaborare e formalizzare la propria Politica Ambientale
Definire gli obiettivi ed i principi generali di azione rispetto all’ambiente. La politica ambientale costituisce il quadro per un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento, e per fissare e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali. Deve essere documentata, resa operante, mantenuta attiva e diffusa a tutto il personale.
Effettuare un’Analisi Ambientale Iniziale
Produrre una “esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse alla propria attività”. Tale elaborato deve occuparsi delle prescrizioni legislative, regolamentari e di altro tipo cui l’organizzazione si conforma; deve descrivere i criteri secondo cui valutare l'importanza dell'impatto ambientale delle singole attività; deve esaminare tutte le pratiche e procedure gestionali esistenti in materia di ambiente e valutare l'insegnamento tratto dall'analisi di incidenti precedenti.
Dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale
“Stabilire e mantenere attiva una procedura (o procedure) per individuare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti o servizi che può tenere sotto controllo e su cui ci si può attendere che abbia una influenza, al fine di determinare quelli che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente. Assicurarsi che gli aspetti relativi a questi impatti significativi siano presi in considerazione nello stabilire i propri obiettivi ambientali.”
Effettuare un Audit ambientale
Valutare se il sistema di gestione ambientale è conforme a quanto è stato pianificato per la gestione ambientale (ivi compresi i requisiti previsti nel Reg. 761/01) e se è correttamente applicato e mantenuto attivo. Fornire alla direzione informazioni sui risultati degli audit.
Predisporre una Dichiarazione Ambientale (D.A.)
Predisporre una Dichiarazione Ambientale che “deve contenere la descrizione dell'organizzazione, delle sue attività, prodotti e servizi; la politica ambientale e il sistema di ecogestione dell'organizzazione; la descrizione degli impatti ambientali; una descrizione degli obiettivi in relazione agli impatti; le prestazioni ambientali dell'organizzazione e la data della dichiarazione. Inoltre dev'essere convalidata da un verificatore ambientale.”
Sostenere la verifica indipendente di un verificatore EMAS
Sottoporre Analisi ambientale iniziale, sistema di gestione ambientale, procedure operative, attività di audit e D.A. al controllo da parte di un verificatore accreditato, per validarne la corrispondenza ai requisiti della norma.
Registrarsi presso il Comitato Ecolabel/Ecoaudit
L’istruttoria di registrazione EMAS prevede, da parte del Comitato Ecolabel/Ecoaudit, la verifica della D.A. convalidata dal verificatore ambientale e l’accertamento della conformità normativa. Questa attività è delegata alle ARPA-APPA, mentre l’altra è demandata ad APAT.
L’esito favorevole permette di ricevere un numero identificativo inserito nel registro europeo, ottenere il diritto ad utilizzare il logo EMAS ed a mettere a disposizione del pubblico la propria D.A..
CHI PUO’ PARTECIPARE?
Nella prima versione dello schema EMAS (Regolamento [CEE] n.1836/93), la partecipazione era limitata alle sole organizzazioni produttive.
Nella seconda versione (Regolamento [CE] n.761/2001) estende la possibilità di partecipare a qualsiasi organizzazione del settore pubblico e privato che intenda migliorare la propria efficienza ambientale.
Nella versione di EMAS III (Regolamento [CE] n. 1221/2009) è prevista anche la possibilità ad organizzazioni internazionali con siti all’esterno dell’unione Europea di potersi registrare usufruendo della normativa ambientale presente in uno degli stati membri della UE.
ATTRAVERSO QUALI TAPPE SI SVILUPPA?
A partire dalla prima introduzione di EMAS, sono stati prodotti una serie di atti per dettagliare gli aspetti critici e, successivamente, è stato revisionato l’intero regolamento. Si riportano le tappe principali di questo percorso, per la documentazione completa si rimanda al capitolo NORMATIVA.
EMAS: il primo regolamento
Regolamento (CEE) N.1836/93 del Consiglio del 29 Giugno 1993, che permette la partecipazione volontaria delle imprese produttive ad uno schema comunitario di ecogestione ed audit.
Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 168 (pag. 1) del 10 Luglio 1993.
Decisione della Commissione sul riconoscimento delle procedure di certificazione
Decisione 97/264/EC del 16 Aprile 1997 sul riconoscimento delle procedure di certificazione in accordo con l’art. 12 del Regolamento del Consiglio (CEE) N.1836/93 del 29 Giugno 1993.
Questo documento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 104 (pag. 35) del 22 Aprile 1997.
Regolamento EMAS II
Regolamento (CE) N.761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Marzo 2001 che permette la partecipazione volontaria delle organizzazioni ad uno schema comunitario di ecogestione ed audit. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 114 (pag.1) del 24 Aprile 2001.
Il 4 Dicembre 2002 è stato pubblicato un emendamento al Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale L327 (pag.10).
EMAS II nello Spazio Economico Europeo (SEE)
Decisione del Comitato Misto SEE N.16/2003 del 31 Gennaio 2003 di modifica dell’Allegato XX (Ambiente) dell’Accordo SEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L94 del 10 Aprile 2003, pag. 73.
EMAS III: Regolamento (CE) n° 1221/2009
Regolamento del parlamento Europeo del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogetione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n° 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE. Il regolamento è esecutivo dal 11 gennaio 2010.